Sez. 1, Sentenza n. 9263 del 25/06/2002 (Rv. 555340 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Art. 3 legge n. 241 del 1990 - Omessa indicazione nell'atto dell'autorità alla quale proporre ricorso e del termine - Conseguenze - Fattispecie in tema di verbale di accertamento di violazione al codice della strada.
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE
La mancata indicazione nell'atto amministrativo (nella fattispecie, verbale di accertamento di violazione del codice della strada) del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)