Sez. 3, Sentenza n. 5872 del 17/06/1994 (Rv. 487108 - 01)
Impresa - Di navigazione - Raccomandatario | Responsabilità solidale ex art. 5, terzo comma, legge n. 135 del 1977 - Condizioni - Riferimento a qualsiasi obbligazione assunta per il rappresentato - Esclusione.
Impresa - Di navigazione - Raccomandatario
A norma dell'art. 5, terzo comma, della legge 4 aprile 1977 n. 135, la responsabilità solidale del raccomandatario marittimo per le obbligazioni assunte - in caso di inosservanza dell'obbligo di ottenere dal suo mandante la disponibilità in valuta sufficiente a garantirne l'adempimento in occasione dell'approdo della nave (art. 3 primo comma, stessa legge) - non sussiste in relazione a qualsiasi obbligazione da lui assunta per il rappresentato (nella specie, organizzazione di trasporto terrestre della merce), ma è subordinata a due condizioni: che le obbligazioni dell'armatore straniero siano state assunte "per tramite" del raccomandatario e che tali obbligazioni siano state assunte "in occasione dell'approdo della nave nel porto", cioè siano riferibili e collegate ad una determinata nave ed al relativo approdo.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1977 num. 135 art. 3, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)