Sez. 1, Sentenza n. 3398 del 23/03/1995 (Rv. 491367 - 01)
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO | Responsabilità solidale ex art. 5 legge n. 135 del 1977 - Condizioni - Riferimento a qualsiasi obbligazione assunta per il rappresentato - Esclusione.
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO
A norma dell'art. 5 legge n. 135 del 1977, la responsabilità solidale del raccomandatario marittimo per le obbligazioni assunte - in caso di inosservanza dell'obbligo di ottenere dal suo mandante la disponibilità in valuta sufficiente a garantirne l'adempimento in occasione dell'approdo della nave (art. 3 legge cit.) - non sussiste in relazione a qualsiasi obbligazione da lui assunta per il rappresentato (nella specie, organizzazione di specifici trasporti della merce), ma è subordinata a due condizioni: che le obbligazioni dell'armatore straniero siano state assunte "per tramite" del raccomandatario e che tali obbligazioni siano state assunte "in occasione dell'approdo della nave nel porto", cioè siano riferibili o collegate ad una determinata nave ed al relativo approdo.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1977 num. 135 art. 3, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)