Sez. 1, Sentenza n. 199 del 28/01/1972 (Rv. 355995 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI - (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - BENE TUTELATO - OBBLIGHI DI CORRETTEZZA DELLE PARTI - ORIGINE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI - (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - BENE TUTELATO - OBBLIGHI DI CORRETTEZZA DELLE PARTI - ORIGINE.*
Nella fase delle trattative precontrattuali, gli obblighi di correttezza previsti per le parti non discendono da un dovere negoziale; il bene tutelato dall'art 1337 cod civ non e quello che la parte si proponeva di conseguire col contratto, ma e la legittima aspettativa che le trattative si svolgano lealmente e correttamente su un piano di parita, senza che la controparte, per riserva mentale o per leggerezza di intenti, tenga impegnata l'altra, precludendole diverse possibilita. (V 2765'69, mass n 342481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)