Sez. 3, Sentenza n. 1057 del 13/04/1973 (Rv. 363510 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - RECESSO INGIUSTIFICATO DALLE TRATTATIVE - DANNO RISARCIBILE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - RECESSO INGIUSTIFICATO DALLE TRATTATIVE - DANNO RISARCIBILE.*
In contrapposto all'interesse all'adempimento del contratto (interesse contrattuale positivo), il danno risarcibile per recesso ingiustificato dalla trattativa contrattuale si commisura al solo interesse acche non venisse iniziata una trattativa destinata a rimanere sterile (interesse contrattuale negativo), e si traduce, sotto il profilo del danno emergente, nelle spese sostenute in vista del contratto non concluso, e quanto al lucro cessante, nei vantaggi che si sarebbero potuti conseguire se, nella ragionevole previsione che il contratto sarebbe stato concluso, non fossero state rifiutate o lasciate cadere altre occasioni, presentatesi nel corso della trattativa, di concludere con altri un contratto identico o simile a quello non concluso. (V 199/72, mass n 355995; 1053/68, mass n 332495; 1650/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)