Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 22/07/1969 (Rv. 342481 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - OBBLIGO RECIPROCO DI CORRETTEZZA DEI CONTRAENTI - OPERATIVITA - LIMITI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - OBBLIGO RECIPROCO DI CORRETTEZZA DEI CONTRAENTI - OPERATIVITA - LIMITI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 1337 cod.civ. la regola generale della buona fede, in senso oggettivo, si estende anche alla fase delle trattative che precedono la conclusione del contratto, con la conseguenza che gli obblighi reciproci di correttezza di cui all'art. 1175 sono operanti gia nella detta fase, in funzione dello specifico interesse di protezione di ciascuna parte nei confronti dell'altra. Le trattative precontrattuali, pur non essendo vincolanti - neppure nel senso dell'Obbligo della sola loro prosecuzione - possono tuttavia essere fonte di risarcimento dei danni, nei limiti dell'interesse negativo, nel caso in cui risulti violata la menzionata regola della buona fede oggettiva. Tale violazione sussiste, peraltro, soltanto se la interruzione delle trattative (secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito), si presenti priva di ogni giustificazione, ossia tale da sacrificare il ragionevole affidamento che la controparte abbia potuto fare nel perfezionamento del contratto. (V. 2521-68, massima n.334964 715-66, massima n.321440).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)