Sez. 1, Sentenza n. 12540 del 27/08/2003 (Rv. 566292 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero - Successivo matrimonio - Effetti - Condizioni - Limiti.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il matrimonio successivo al decreto di espulsione non ha di per sè efficacia immediata sulla controversia insorta, posto che ai soli fini di ritenere integrata l'ipotesi di cui all'art. 19, secondo comma, lett. c) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, deve accompagnarsi l'effettiva convivenza e cioè una situazione di fatto non deducibile, né verificabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)