Sez. 2, Sentenza n. 22093 del 27/06/2026 (Rv. 679127-01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Ricezione di atti nulli - Divieto - Sussistenza - Condizioni - Nullità inequivoca - Necessità - Fattispecie in tema di atto costitutivo di s.r.l.s. contenente clausole diverse da quelle del modello ministeriale.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
Il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, in tal senso dovendosi intendere l'avverbio "espressamente" di cui all'art. 28 l. n. 89 del 1913, cosicché tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci, sebbene la sanzione della nullità derivi solo dalla disposizione generale dell'art. 1418, comma 1, c.c., purché sia frutto di un consolidato orientamento giurisprudenziale o dottrinale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità disciplinare del notaio, in relazione all'inserimento, in un atto di costituzione di s.r.l.s., di una clausola non contemplata dal modello standard ministeriale, la cui nullità era stata affermata sulla base di una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e di uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, senza che si fossero ancora formati, o fossero già stati emanati, univoci orientamenti dottrinali e precedenti giurisprudenziali di legittimità).
Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2463 bis com. 2, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)