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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5913 del 11/03/2011 (Rv. 617395 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Ricezione di atti nulli - Divieto - Sussistenza - Condizioni - Nullità inequivoca - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617395-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

Il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio espressamente, che nell'art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge", come "inequivocamente"; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione generale dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente, ai sensi dell'art. 28 citato, la responsabilità del notaio che aveva autenticato una scrittura costitutiva di s.a.s. contenente una clausola di arbitrato con nomina degli arbitri non da parte di terzi, pur in presenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in ordine all'alternatività tra arbitri endosocietari, di cui all'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2005, n. 3, ed arbitri di diritto comune, ovvero dell'esclusività dei primi in sede societaria).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)