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Sez. 2 - , Sentenza n. 2033 del 24/01/2023 (Rv. 666796 - 02)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Atto notarile - Sanzione per nullità ex art. 28 L. n. 89 del 1913 - In caso di nullità non testuale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666796-02

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1, della l. n. 89 del 1913 sussiste solo nel caso in cui il contrasto dell'atto con la legge risulti in termini inequivoci, ossia la nullità sia espressamente prevista ovvero sia il frutto di un consolidato orientamento interpretativo, giurisprudenziale o dottrinale.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza della violazione, in un caso, per una donazione di quota di immobile tra coniugi in regime di comunione legale; in un altro, per una compravendita immobiliare conclusa da un cittadino svizzero in assenza delle condizioni alle quali la legge della Confederazione elvetica subordina la validità della compravendita di un immobile in territorio svizzero da parte di un cittadino straniero.)

Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Preleggi art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)