Sez. L, Sentenza n. 4840 del 25/05/1996 (Rv. 497798 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - FUNZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI | Potere di rappresentanza in ordine ad atti dispositivi dei propri iscritti - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - FUNZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
Alle associazioni sindacali sono riconosciute dall'ordinamento giuridico la funzione essenziale di stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per gli aderenti che appartengano ad una determinata categoria (art 39 Cost.) nonché le ulteriori funzioni di promozione sociale, di sostegno delle rivendicazioni e di assistenza nelle relative controversie secondo le previsioni delle leggi 20 maggio 1970 n. 300 e 11 agosto 1973 n. 533, mentre è escluso ogni potere di rappresentanza in ordine ad atti dispositivi di diritti acquisiti (Nella specie la sentenza impugnata aveva ritenuto solo quale semplice consiglio per gli iscritti, di carattere non vincolante, il patto con cui un sindacato di giornalisti radiotelevisivi si era impegnato nei confronti della R.A.I. a che sino alla conclusione di una vertenza in materia di qualifica concernente la categoria dei c.d. operatori di ripresa, i propri aderenti che avevano avviato controversie giudiziarie si astenessero dallo svolgimento di attività processuale. La S.C. ha rigettato il motivo di censura osservando che in ogni caso il suddetto accordo non avrebbe potuto incidere sui diritti soggettivi eventualmente maturati dai lavoratori né sul loro diritto di agire in giudizio a tutela degli stessi, ex art. 24 Cost.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)