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Sez. U, Sentenza n. 1662 del 29/04/1977 (Rv. 385375 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DIMOSTRAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DEGLI ESBORSI DEDOTTI DALLA PARTE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385375-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DIMOSTRAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DEGLI ESBORSI DEDOTTI DALLA PARTE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, lo stabilire se gli esborsi dedotti dalla parte siano dimostrati e giustificati, in relazione alla natura della causa ed alle attivita da essa richieste, spetta al giudice del merito, il cui apprezzamento al riguardo, ove correttamente motivato, non e censurabile in Sede di legittimita. (V 3001/72, mass n 360758).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)