diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 34712 del 02/02/2016 Ud. (dep. 05/08/2016) Rv. 267529 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione della prova - Chiamata in correità - Rilevanza probatoria - Necessità di riscontri esterni a conferma - Dichiarazioni del terzo "de relato" dallo stesso chiamante in correità - Utilizzabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267529-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di chiamata in correità o reità, possono costituire riscontro utilizzabile a conferma delle dichiarazioni del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso, a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., anche le ulteriori dichiarazioni fatte dal chiamante ad un terzo che ne riferisca in giudizio, allorquando queste ultime abbiano ad oggetto un fatto diverso, per contenuto e contesto, da quello attribuito al chiamato in correità o reità, seppure al medesimo storicamente e logicamente connesso, giacchè, in tal caso, il dato probatorio esterno non è direttamente attinente all'imputazione e non si pone, dunque, come circolare o autoreferenziale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)