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Sez. 4, Sentenza n. 6343 del 31/03/1998 Ud. (dep. 30/05/1998) Rv. 211625 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Necessità di altri elementi di prova - Non predeterminati - Fattuali e/o logici - Esterni alla chiamata - Ragione - Necessità di evitare una verifica circolare, autoreferente.
Stato
decisa il 1998-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211625-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

I riscontri necessari ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. per superare il "deficit" probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, in radice passibile di sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova. Essi debbono, comunque, consistere in elementi, fattuali e/o logici, esterni alla chiamata nel senso che pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare. (Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione di appello che non aveva esplicitato sulla base di quali criteri le dichiarazioni "de relato ex unica fonte" possano fungere da riscontro alla fonte stessa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)