Sez. 6, Sentenza n. 1249 del 26/09/2013 Ud. (dep. 14/01/2014) Rv. 258759 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Chiamata in correità o in reità - Riscontri esterni richiesti dall'art. 192 cod.proc. pen. - Requisiti - Fattispecie.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
I riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di carattere logico, ma che, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato ritenendo, tra l'altro, sufficiente ai fini della verifica positiva di una chiamata in correità, dichiarazioni di altri coimputati che indicavano la fonte delle proprie conoscenze proprio nelle informazioni ricevute dall'autore della chiamata da riscontrare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)