Sez. 2, Sentenza n. 6737 del 07/04/2016 (Rv. 639489 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE | Morte dell'autore della violazione - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione e cessazione della materia del contendere - Declaratoria in sede di legittimità - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)