Sez. 2, Sentenza n. 106 del 19/01/1971 (Rv. 349461 - 01)
TRASCRIZIONE - LIBRI FONDIARI (SISTEMA TAVOLARE) - PUBBLICITA - FUNZIONE COSTITUTIVA - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALL'USUCAPIONE.*
TRASCRIZIONE - LIBRI FONDIARI (SISTEMA TAVOLARE) - PUBBLICITA - FUNZIONE COSTITUTIVA - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALL'USUCAPIONE.*
Nel sistema della legge tavolare la pubblicita ha funzione costitutiva, mentre il consenso manifestato dalle parti nella stipulazione del contratto non e sufficiente a perfezionare il trasferimento di un diritto reale e spiega, quindi, prima della iscrizione, soltanto un'efficacia obbligatoria. Cio vale anche per la Costituzione di diritti reali limitati, come le servitu. Tale principio non si applica, invece, ai modi di acquisto originario, tra cui rientra l'usucapione, riferendosi l'art 2 del RD 28 marzo 1929 n 499 agli acquisti per atto tra vivi. Nel caso di usucapione, col decorso del tempo il diritto si perfeziona e la sua iscrizione nei libri fondiari non ha piu una funzione costitutiva, ma ha soltanto lo scopo di rendere opponibile il diritto nei confronti dei terzi (art 5 RD citato).*
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1929 num. 499 art. 5, Legge 28/03/1929 num. 499 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)