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Sez. 4, Sentenza n. 11033 del 24/03/1988 Ud. (dep. 14/11/1988) Rv. 179709 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - QUESTIONI DI NULLITÀ - INOSSERVANZA DEL TERMINE EX ART. 410 COD. PROC. PEN. - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179709-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - QUESTIONI DI NULLITÀ - INOSSERVANZA DEL TERMINE EX ART. 410 COD. PROC. PEN. - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La nullità, conseguente al mancato rispetto del termine di cui all'art. 410 cod. proc. pen., non è deducibile in Sede di Cassazione, se non sia stata proposta davanti al giudice di primo grado e a quello di appello. (Conf mass n 132267; (Conf mass n 136128; (Conf mass n 157437).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 410, Cod. Proc. Pen. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)