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Sez. 5, Sentenza n. 4830 del 10/03/2004 (Rv. 570929 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Pagamento - Richiesta del maggior danno da svalutazione monetaria - Prova - Necessità - Domanda - Specificità - Affermazione.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570929-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

La domanda di un credito di rivalutazione monetaria è sottoposta, salve le eccezioni previste dalla legge (come ad es. per i crediti di lavoro ex art. 429 cod. proc. civ.), alla regola generale ex art. 1224 cod. civ., secondo la quale l'ulteriore risarcimento spetta soltanto al creditore che dimostri un maggior danno, rispetto a quello misurato dagli interessi legali. Inoltre, la pretesa al riconoscimento del maggior danno, che si assuma causato dalla svalutazione monetaria, dev'essere oggetto di specifica domanda, non potendosi considerare implicita nell'atto con il quale si fa valere una pretesa principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)