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Sez. 6, Sentenza n. 9500 del 04/07/1995 Ud. (dep. 08/09/1995) Rv. 202275 - 01

Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Deposito della lista - In genere | Termine perentorio stabilito dall'art. 468 comma primo, Cod. Proc. Pen., per il deposito della lista dei testi da sentire - Previsione del termine per la sola prova diretta, e non anche per quella contraria di cui all'art. 468, comma quarto, Cod. Proc. Pen. - Esercizio del diritto alla controprova anche dopo la scadenza del termine fino alla fase degli atti introduttivi del dibattimento - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202275-01

Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Deposito della lista - In genere

Il termine perentorio per il deposito della lista dei testi da sentire, stabilito a pena d'inammissibilità dell'art. 468, comma primo, Cod. Proc. Pen., applicabile anche al giudizio innanzi al Pretore in forza del richiamo operato dall'art. 567 cod. proc. pen., vale soltanto per la prova diretta, e non anche per quella contraria prevista dal comma quarto del citato art. 468. Ed infatti, l'esercizio del diritto alla controprova, assicurato in via generale dall'art. 495, comma secondo, Cod. Proc. Pen., non può essere subordinato, pena la sua vanificazione, al rispetto del detto termine ma può avere luogo anche dopo la scadenza di questo fino alla fase degli atti introduttivi del dibattimento. (Nella fattispecie, il difensore dell'imputato aveva depositato il giorno precedente l'udienza dibattimentale la lista con l'indicazione dei testi da sentire sia a prova diretta su circostanze specificamente capitolate sia a controprova su quelle precisate nella lista del P.M.. Il Pretore aveva dichiarato l'inammissibilità di entrambe le prove testimoniali per tardiva presentazione della lista. L'ordinanza è stata ritenuta illegittima limitatamente all'inammissibilità della prova contraria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 567 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 567 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)