Sez. 5, Sentenza n. 12559 del 17/02/2003 Ud. (dep. 16/03/2004) Rv. 228023 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Termine perentorio per il deposito della lista dei testi da sentire - Operatività per la sola prova diretta e non anche per la controprova - Fondamento.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE
Il termine perentorio per il deposito della lista dei testi da sentire, stabilito a pena d'inammissibilità dell'art. 468, comma primo, cod. proc. pen. vale soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria prevista dal comma quarto dello stesso art. 468, giacché altrimenti il diritto alla controprova, che costituisce un aspetto fondamentale del più generale diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)