Sez. 5, Sentenza n. 7721 del 26/06/1996 Ud. (dep. 07/08/1996) Rv. 205553 - 01
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Testimoni | Diritto alla prova - Potere di esclusione del giudice - Atti preliminari - Esercitabilità.
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Testimoni
Seppure l'art. 468, secondo comma cod. proc. pen. prevede che il presidente del collegio giudicante possa escludere le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti, tuttavia, la norma va letta congiuntamente agli artt. 187 e 190 cod. proc. pen., che indicano come parametro di ammissibilità anche quello della pertinenza al "thema probandum". Ne deriva che il diritto alla prova, riconosciuto alla parte, con il più ampio potere di richiesta, non può significare che solo in sede dibattimentale, ex art. 495 cod. proc. pen., il giudice possa esercitare legittimamente il potere di esclusione della testimonianza. La pertinenza, ossia l'inerenza al tema della prova è limite coessenziale all'ammissibilità della prova stessa, sicché l'esclusione, ove essa difetti, può avvenire anche nella fase degli atti preliminari (e non solo in quella degli atti introduttivi al dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)