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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 359 del 1994

Decisione
decisa il 1994-07-19, depositata il 1994-07-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:359
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 20573

  • Leggi regionali (in genere)
  • Delibera legislativa adottata dal consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo
  • Sussistenza o meno del carattere della "novità"
  • Determinazione
  • Criteri
  • Conseguenze
  • Legge "non nuova"
  • Riapprovazione a maggioranza assoluta
  • Necessità
  • Riapprovazione a maggioranza semplice
  • Motivo di invalidità denunciabile innanzi alla corte costituzionale.
Leggi la massima
Ai sensi dell'art. 127 Cost., la delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve essere qualificata come "non nuova" non soltanto quando in sede di riesame non sia stata apportata alcuna modificazione alle parti dell'atto aventi contenuto normativo, ma anche quando risultino comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. In tali casi, pertanto, la riapprovazione deve avvenire a maggioranza assoluta, e la riapprovazione a maggioranza semplice costituisce motivo di invalidità, denunciabile dinanzi alla Corte costituzionale. - v. S. nn. 158/1988, 79/1989, 154/1990, 497/1992, 287/1994; v. anche la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri

Massima n. 20574

  • Regione liguria
  • Cave e torbiere
  • Disciplina del permesso di ricerca e dell'esercizio delle attività di cava e torbiera
  • Delibera legislativa adottata dal consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo
  • Mancanza del carattere di novità
  • Riapprovazione a maggioranza semplice, anziché a maggioranza assoluta
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La legge della Regione Liguria 5 ottobre 1993 - in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo - doveva considerarsi legge "non nuova", e poteva quindi essere validamente riapprovata soltanto a maggioranza assoluta, e non già a maggioranza semplice, come invece è avvenuto. Pertanto, la suddetta legge regionale (recante "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12"), va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 127 Cost. - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • legge regionale Liguria 5 ottobre 1993

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria riapprovata dal Consiglio regionale il 5 ottobre 1993, dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 26 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 2 novembre 1993 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 1993. Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 127 e 128 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", riapprovata, a seguito di rinvio, il 5 ottobre 1993. Il ricorrente, dopo aver ricordato che in sede di riesame la Regione aveva apportato modifiche che solo in parte recepivano i rilievi mossi con il rinvio, prospetta, in primo luogo, la violazione dell'art. 127 della Costituzione, essendo avvenuta la riapprovazione della legge a maggioranza semplice e non a maggioranza assoluta, come prescritto dalla citata disposizione costituzionale. In effetti, aggiunge il ricorrente, poiché sulla base della documentazione in atti non è possibile ritenere che la Regione Liguria, dopo il rinvio governativo, abbia inteso attivare un nuovo procedimento legislativo e poiché le modificazioni apportate in sede di riesame interessano solo le disposizioni oggetto di rinvio, la legge impugnata deve considerarsi come "non nuova" e, quindi, la riapprovazione sarebbe dovuta avvenire a maggioranza assoluta. La stessa legge sarebbe, inoltre, illegittima per contrasto con l'art. 128 della Costituzione, dal momento che, nell'attribuire all'autorizzazione regionale il valore di approvazione della variante urbanistica (art. 11, terzo comma), interferirebbe, comprimendola, con la sfera di autonomia garantita ai comuni. Di qui, in applicazione dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze nn. 157 del 1990 e 212 del 1991, deriverebbe l'illegittimità costituzionale della legge impugnata o, quanto meno, dell'art. 11, terzo comma, della stessa. La Regione Liguria non si è costituita nel presente giudizio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", per violazione degli artt. 127, terzo e quarto comma, e 128 della Costituzione. La questione è fondata, poiché, come ha prospettato il ricorrente, la legge regionale impugnata non può essere considerata come "legge nuova" ai sensi e agli effetti dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione e, pertanto, avrebbe dovuto essere riapprovata a maggioranza assoluta, non già a maggioranza semplice, come invece è avvenuto. A partire dalla sentenza n. 158 del 1988, questa Corte ha costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione, una legge regionale, che sia stata rinviata dal Governo per il riesame, deve essere considerata come "non nuova", non soltanto nell'ipotesi in cui in sede di riesame il Consiglio regionale riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione o innovando solo parti dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle ipotesi in cui vengano comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. La stessa Corte ha precisato anche che, quando il Consiglio regionale, nell'ambito dello stesso procedimento legislativo, intende riapprovare la legge rinviata, qualificabile come "non nuova" secondo i criteri precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza assoluta (v. sentt. nn. 79 del 1989, 154 del 1990, 497 del 1992 e 287 del 1994). Sulla base dei principi ora ricordati, la legge della Regione Liguria oggetto di impugnazione del presente ricorso deve esser considerata non validamente riapprovata, poiché la stessa legge, essendo stata modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal rinvio governativo, non doveva essere ritenuta come "legge nuova" e, pertanto, non poteva considerarsi "riapprovata", avendo riportato soltanto la maggioranza semplice, e non quella dei componenti del Consiglio regionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria nel corso della seduta del 5 ottobre 1993. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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