Sez. L, Sentenza n. 17977 del 01/07/2008 (Rv. 603664 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Controversia di lavoro e previdenza - Assegnazione della controversia a giudice onorario aggregato - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il giudice onorario aggregato non costituisce, nell'ambito del tribunale, un diverso organo di giustizia, sicché la questione se una controversia spetti al giudice onorario aggregato presso detta sezione ovvero al giudice del lavoro pone un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non involge questione di competenza, con conseguente inammissibilità del relativo regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)