Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 21/05/2001 (Rv. 546836 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Assegnazione della controversia a giudice onorario aggregato della "sezione stralci" del Tribunale - Regolamento di competenza - Proposizione - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Poiché la sezione stralcio, istituita presso i tribunali dalla legge 22.7.1997 n. 276 per la definizione delle cause che non presentino riserva di collegialità, non costituisce, nell'ambito del predetto ufficio giudiziario, un diverso organo di giustizia, la questione se una controversia spetti al giudice onorario aggregato presso detta sezione ovvero al tribunale in composizione collegiale pone un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non involge questione di competenza con conseguente inammissibilità del relativo regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 22/07/1997 num. 276 art. 11, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)