Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 12/06/2006 (Rv. 590299 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Istituzione delle sezioni specializzate ex d.lgs n. 168 del 2003 - Sospensione necessaria del processo - Competenza delle sezioni in composizione collegiale - Sussistenza - Sospensione disposta dal giudice istruttore - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Nelle controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, devolute dall'art. 3 del d.lgs 27 giugno 2003, n. 168, alla competenza delle istituite sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello, le medesime sezioni giudicano in composizione collegiale e solo lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio, ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs. e dell'art. 50 bis, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.. La sospensione necessaria del processo può, quindi, essere disposta, ex art. 295 cod. proc. civ., esclusivamente dalla sezione in composizione collegiale e, pertanto, l'ordinanza di sospensione pronunciata, in violazione di norma processuale, dal giudice istruttore rappresenta un atto illegittimo ed avverso di essa è esperibile il regolamento necessario di competenza, che rappresenta lo strumento d'impugnazione apprestato dall'art. 42 cod. proc. civ. in relazione alla natura del provvedimento viziato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 2, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)