Sez. 1, Sentenza n. 381 del 26/01/1977 (Rv. 383921 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - ENTE SOVVENZIONATO DAL COMUNE - DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - INELEGGIBILITA - CONDIZIONI - DISCREZIONALE EROGAZIONE - PRECEDENTE BILANCIO DI PREVISIONE - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - ENTE SOVVENZIONATO DAL COMUNE - DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - INELEGGIBILITA - CONDIZIONI - DISCREZIONALE EROGAZIONE - PRECEDENTE BILANCIO DI PREVISIONE - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
Affinche ricorra l'ipotesi di ineleggibilita alla carica di consigliere comunale, prevista dall'art 15 n 3 del DPR 16 maggio 1960 n 570, nei confronti dei dipendenti ed amministratori di un ente che sia sovvenzionato dal comune, non e sufficiente che il bilancio municipale di previsione, formato dalla precedente amministrazione, contempli una libera e discrezionale erogazione in favore di detto ente. In tale situazione, infatti, la liberta del nuovo consiglio comunale, costituitosi a seguito delle elezioni, di dare o meno attuazione a quella previsione rende il conflitto di interessi, fra candidato e comune, del tutto ipotetico ed eventuale e non obiettivo e concreto, ancorche potenziale, e pertanto - salvo possibilita di decadenza per sopravvenuta incompatibilita - non e ravvisabile una fattispecie di ineleggibilita. (V 3677/74, mass n 372198; (V 1034/70, mass n 346578; (V 2918/68, mass n 335672).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)