Sez. 1, Sentenza n. 3677 del 18/11/1974 (Rv. 372198 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE D'INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - STIPENDIATI DI ENTI SOVVENZIONATI DAL COMUNE - NOZIONE DI SOVVENZIONE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE D'INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - STIPENDIATI DI ENTI SOVVENZIONATI DAL COMUNE - NOZIONE DI SOVVENZIONE.*
Agli effetti della norma la quale dichiara ineleggibile a consigliere comunale coloro che ricevono stipendio o salario da enti sovvenzionati dal comune, si ha sovvenzione in tutti i casi in cui, per effetto del rapporto giuridico che fa capo - da un lato - al comune e - dall' altro - all'ente destinatario della prestazione, possa determinarsi una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, sicche e da evitare, per la tutela di una corretta amministrazione, che un medesimo soggetto sia nel contempo amministratore del comune e preposto alla titolarita di un ufficio dell'ente sovvenzionato. La possibilita di un conflitto di interessi si avra tutte le volte che la legge non prevede un'attivita vincolata, ma concede al comune un potere discrezionale circa il compimento della prestazione ovvero circa l'entita di essa. (nella specie, e stata ritenuta l'ineleggibilita di un impiegato del consorzio delle strade vicinali, cui partecipava il comune, con Obbligo di concorrere alle spese per manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito - dllt uno settembre 1918 n 1446 - ma in misura variabile dal quinto alla meta secondo l'importanza della strada). (V 1592'73, mass n 364425).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)