Sez. 1, Sentenza n. 1034 del 15/04/1970 (Rv. 346578 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA - AMMINISTRATORI O DIPENDENTI DI ENTI SOVVENZIONATI - SOVVENZIONE - SOMMINISTRAZIONE - NOZIONI - DIFFERENZE - PRESTAZIONI DELLA PROVINCIA A FAVORE DELL'ONMI - QUALITA NELL'ONMI DI ENTE SOVVENZIONATO - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA - AMMINISTRATORI O DIPENDENTI DI ENTI SOVVENZIONATI - SOVVENZIONE - SOMMINISTRAZIONE - NOZIONI - DIFFERENZE - PRESTAZIONI DELLA PROVINCIA A FAVORE DELL'ONMI - QUALITA NELL'ONMI DI ENTE SOVVENZIONATO - ESCLUSIONE.*
In tema di elettorato passivo amministrativo, mentre la 'sovvenzioné costituisce un'erogazione continuativa e gratuita di una somma di danaro da parte di un ente pubblico in favore di un ente sovvenzionato, di guisa che questo sia posto in condizione di funzionare integrando il proprio bilancio per il raggiungimento dei fini per i quali e stato costituito, la 'somministrazioné - alla quale non puo estendersi la causa d'ineleggibilita alla carica di consigliere comunale o provinciale stabilita dall'art 3, n 3, della legge 10 settembre 1960, n 962 - consiste nell'Obbligo che la legge impone ad un ente di dare o fare prestazioni periodiche, e anche continuative, di beni o servizi. (nella specie e stato ritenuto che le prestazioni, poste a carico della provincia, di fornire o arredare i locali dell' OMNI, e di porre propri dipendenti a disposizione del predetto ente, per la sua attivita di gestione, non costituiscono, nel loro contenuto e per il loro carattere, un'obbligazione che faccia assumere all' OMNI la qualita di ente sovvenzionato).*
Riferimenti normativi: Legge 10/09/1960 num. 962 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)