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Sez. 3, Sentenza n. 6603 del 11/11/1986 (Rv. 448753 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - OMISSIONE NELL'ATTO DI DEDUZIONE DELLA PROVA - IRRILEVANZA - TERMINE - INIZIO DELLA PROVA - IMPLICITA CONCESSIONE DEL TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE NELL'ATTO DI AMMISSIONE DELLA PROVA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448753-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - OMISSIONE NELL'ATTO DI DEDUZIONE DELLA PROVA - IRRILEVANZA - TERMINE - INIZIO DELLA PROVA - IMPLICITA CONCESSIONE DEL TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE NELL'ATTO DI AMMISSIONE DELLA PROVA - CONFIGURABILITÀ.*

In tema di prova testimoniale, il primo e secondo comma dell'art. 244 cod.proc.civ. - per i quali tale prova deve essere dedotta mediante indicazioni specifiche delle persone da esaminare e dei fatti sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata - hanno carattere ordinatorio processuale e non comportano, in caso di inosservanza, nullità o decadenza. Pertanto, qualora il giudice ammetta la prova e fissi l'udienza per la relativa assunzione, deve ritenersi che egli abbia concesso alla parte la possibilità di indicare i testi sino all'inizio della prova, avvalendosi implicitamente della facoltà - di natura meramente discrezionale - prevista dall'ultimo comma del citato art. 244 cod.proc.civ. di consentire l'indicazione tardiva dei testimoni. (Conf 647/80, mass n 404055; (Conf 4880/79, mass n 401520).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)