Sez. 5, Sentenza n. 23769 del 21/10/2013 (Rv. 628459 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Incremento della base occupazionale ex art. 4 delle legge n. 449 del 1997 - Credito d'imposta - Riduzione del livello occupazionale - Revoca del beneficio - Rilevanza delle cause - Esclusione - Contrasto con Circolare Min. Finanze n. 219/E del 1998 - Irrilevanza - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di credito d'imposta riconosciuto per l'incremento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, secondo i requisiti e per l'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la relativa revoca, connessa alla riduzione del livello occupazionale raggiunto, opera in modo obiettivo, cioè anche se tale riduzione sia indipendente dalla volontà del datore di lavoro (ad esempio, per il recesso del lavoratore) e salvo che si verifichi la reintegrazione da parte dell'impresa del precedente livello degli occupati; la legittimità dell'atto, peraltro, non è esclusa dalla contraria previsione di cui alla Circolare Min. Finanze 18 settembre 1998, n. 219/E (emanata ai sensi del predetto art. 4, comma 6), avendo essa carattere meramente interno e non vincolante per i terzi.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 4 com. 5 n. 3, Circ. Minist. Finanze 18/09/1998
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)