Sez. 5, Sentenza n. 27832 del 12/12/2013 (Rv. 629874 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Incremento della base occupazionale ex art. 4 della legge n. 449 del 1997 - Credito d'imposta - Riduzione del livello occupazionale - Revoca del beneficio - Rilevanza delle cause - Esclusione - Contrasto con Circolare Min. Finanze n. 219/E del 1998 - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di credito di imposta riconosciuto per l'incremento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, secondo i requisiti e per l'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la revoca del beneficio, connessa alla riduzione del livello occupazionale raggiunto, opera in modo obiettivo, cioè anche se tale riduzione sia indipendente dalla volontà del datore di lavoro (ad esempio, per il recesso del lavoratore) e salvo che si verifichi la reintegrazione da parte dell'impresa del precedente livello degli occupati, senza che sulla legittimità dell'atto incida la contraria previsione di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze 18 settembre 1998, n. 219/E, emanata ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 cit., avendo essa carattere meramente interno e non vincolante per i terzi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto decisivi, ai fini della legittimità della revoca del beneficio, il mancato ripristino del livello occupazionale flesso nel corso del periodo agevolato a causa delle dimissioni, pochi giorni prima della scadenza di quest'ultimo, di un lavoratore assunto ai sensi della predetta legge, e l'impiego abusivo di unità lavorative in territori non destinatari dell'incentivazione normativa).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 4 com. 5 n. 3, Circ. Minist. Finanze 18/09/1998
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)