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Sez. 5, Sentenza n. 8736 del 10/04/2013 (Rv. 626254 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Incremento della base occupazionale ex art. 4 della legge n. 449 del 1997 - Credito di imposta - Riduzione del livello occupazionale - Rilevanza delle cause ai fini della revoca del credito - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626254-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di credito d'imposta riconosciuto per l'incremento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, secondo i requisiti e per l'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la relativa revoca, connessa alla riduzione del livello occupazionale raggiunto, è legittima ed opera in modo obiettivo, cioè anche se tale riduzione sia indipendente dalla volontà del datore di lavoro (ad esempio, per il recesso del lavoratore) e salvo che si verifichi la reintegrazione da parte dell'impresa del precedente livello degli occupati.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 4 com. 5 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)