diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3275 del 08/06/1979 (Rv. 399658 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PENDENZA DI RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - PRECLUSIONE O IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399658-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PENDENZA DI RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - PRECLUSIONE O IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 443 cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, nonche degli artt 8 e 20 della legge medesima, nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle gia in corso alla data di entrata in vigore di tale legge, la pendenza di ricorso in Sede amministrativa non determina alcuna preclusione alla proponibilita della domanda giudiziale, ancorche un tale effetto fosse previsto dalla precedente normativa (nella specie, art 111 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 in tema di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), ne puo costituire ragione di improcedibilita della domanda stessa, ove siano gia decorsi centoottanta giorni dalla proposizione di detto ricorso. (V 1519/77, mass n 385230; (V 1822/76, mass n 380607).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)