Sez. L, Sentenza n. 1822 del 20/05/1976 (Rv. 380607 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - NUOVA DISCIPLINA EX ARTT 1 E 9 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL RICORSO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA - DIFETTO DI TALE CONDIZIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CONCESSIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - OBBLIGO DEL GIUDICE - PRECLUSIONI O DECADENZE VERIFICATESI NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - IRRILEVANZA - DISCIPLINA TRANSITORIA - ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE NELLA FASE DI LEGITTIMITA DEL GIUDIZIO - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - NUOVA DISCIPLINA EX ARTT 1 E 9 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL RICORSO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA - DIFETTO DI TALE CONDIZIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CONCESSIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - OBBLIGO DEL GIUDICE - PRECLUSIONI O DECADENZE VERIFICATESI NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - IRRILEVANZA - DISCIPLINA TRANSITORIA - ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE NELLA FASE DI LEGITTIMITA DEL GIUDIZIO - CONSEGUENZE.*
Ai sensi degli artt 443 cod proc civ e 148 disp att cod proc civ, nel nuovo testo fissato rispettivamente dagli artt 1 e 9 della legge 11 agosto 1973 n 533, il preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi per la composizione delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle in materia di assegni familiari, non costituisce piu condizione di proponibilita dell'Azione giudiziaria, ma soltanto condizione di procedibilita della domanda. Il giudice che accerti il difetto di tale condizione, tanto per il caso di mancato esaurimento dei procedimenti amministrativi (o delle altre ipotesi previste dal primo comma del citato art 443), quanto per il caso analogo in cui il ricorso amministrativo non sia stato mai presentato, deve sospendere il giudizio; in questo secondo caso deve inoltre concedere alle parti un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, anche se siano gia decorsi i termini fissati dalle leggi speciali per la presentazione medesima, non potendosi tener conto, ai sensi dell'art 8 della legge n 533 del 1973, delle preclusioni o delle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative attinenti alle controversie in questione. La predetta normativa, ai sensi dell'art 20 primo comma della legge n 533 del 1973, e applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, ancorche in fase di legittimita, con la conseguenza, in quest'ultima ipotesi, della Cassazione con rinvio della sentenza che abbia dichiarato l'improponibilita della domanda, secondo la previgente normativa, affinche il giudice di rinvio provveda alla sospensione del giudizio ed all'eventuale concessione dell'indicato termine perentorio. (Conf 1946/75, mass n 375645; (Conf 1797/75, mass n 375454).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)