Sez. 1, Sentenza n. 25630 del 01/12/2006 (Rv. 592873 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso causale con il ritardo - Necessità - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di conseguenze della violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'equa riparazione a titolo di danno patrimoniale non può essere corrisposta quando le perdite e i mancati guadagni allegati non siano conseguenza diretta ed immediata del perdurare del processo. (Nella specie, la Corte di merito aveva negato l'indennizzo richiesto al suddetto titolo, per difetto di nesso causale dei danni lamentati con l'irragionevole durata del processo, in fattispecie nella quale l'istante aveva liberamente scelto di cessare la produzione e la commercializzazione dei prodotti oggetto dei brevetti controversi nel processo presupposto ben prima che la durata di quel processo superasse la soglia di ragionevolezza; la Corte di cassazione, enunciando il principio di cui in massima, ha confermato, sul punto, il decreto impugnato).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)