Sez. 1, Sentenza n. 4451 del 02/03/2005 (Rv. 579931 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso causale con il ritardo - Necessità - Conseguenze - Pregiudizio derivante dal perdurare del fatto lesivo della parte soccombente - Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie - Durata irragionevole di un giudizio di reintegrazione nel possesso di un immobile.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, il danno patrimoniale indennizzabile è esclusivamente quello arrecato dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole, non anche il danno subito dalla parte vittoriosa a cagione del perdurare del fatto lesivo della parte soccombente, che non è casualmente ricollegabile alla durata del processo e rinviene piena tutela nel rapporto tra dette parti, mediante domanda che può essere fatta valere nello stesso processo o in separata sede (Nella specie, il ricorrente, nel lamentare l'eccessiva durata di un giudizio di reintegrazione nel possesso, aveva chiesto il risarcimento del danno consistente nel lucro cessante derivante dalla indisponibilità dell'immobile per tutto il corso della causa).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)