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Sez. 5, Sentenza n. 10802 del 05/05/2010 (Rv. 612623 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione proposta dopo il giudizio di primo grado - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2010-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612623-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)