Sez. L, Sentenza n. 4872 del 05/05/1995 (Rv. 492095 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Contraddizione tra motivazione e dispositivo - Correzione della prima confermando il secondo - Potere del giudice del gravame - Rimessione al primo giudice - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE
La contraddizione tra motivazione e dispositivo è sanabile in sede di appello, nel senso che il giudice del gravame può confermare la statuizione di cui al dispositivo corredandola di una motivazione idonea a sorreggerla dato che le nullità dell'atto-sentenza diverse da quella prevista dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. possono o debbono essere sanate dal giudice d'appello, attesa anche la tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice elencate dagli artt. 353 e 354.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)