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Sez. L, Sentenza n. 5365 del 05/11/1985 (Rv. 442604 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - CONTRASTO RADICALE CON LA MOTIVAZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442604-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - CONTRASTO RADICALE CON LA MOTIVAZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*

Nel rito del lavoro, il radicale contrasto fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione successivamente depositata, nel senso che la seconda enunci principi di segno opposto a quelli che il primo avrebbe postulato, non configura un mero errore emendabile con procedura di correzione, ma implica nullità della sentenza, nella sua unità, per difetto di requisiti indispensabili. Pertanto, qualora detto contrasto, relativo a pronuncia di primo grado, venga illegittimamente superato con provvedimento di correzione, il giudice di secondo grado, davanti al quale venga proposto appello contro quella sentenza, con la contestuale denuncia di detto provvedimento, non può limitarsi a caducare tale provvedimento (nella specie, modificativo del dispositivo letto in udienza), ma deve dichiarare la nullità della sentenza medesima, e pronunciarsi sulle questioni di merito riproposte con l'atto di gravame (non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice a norma degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.). (V 1338/84, mass n 433465).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)