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Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/04/2002 (Rv. 554029 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA | Nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554029-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA

Il contrasto tra dispositivo e motivazione concreta un'ipotesi di nullità (e non di inesistenza) della sentenza; ne consegue che il giudice d'appello che rilevi tale vizio nella sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ. si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)