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Sez. L, Sentenza n. 3672 del 18/06/1985 (Rv. 441265 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CORRESPONSIONE DI UNA MAGGIORAZIONE RISPETTO ALLA RETRIBUZIONE NORMALE IN RELAZIONE A FESTIVITÀ SOPPRESSE.*
Stato
decisa il 1985-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441265-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CORRESPONSIONE DI UNA MAGGIORAZIONE RISPETTO ALLA RETRIBUZIONE NORMALE IN RELAZIONE A FESTIVITÀ SOPPRESSE.*

Qualora il contratto collettivo preveda, in relazione a determinate festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977 n. 54, la corresponsione, in aggiunta alla normale retribuzione, di una maggiorazione retributiva, il riconoscimento o meno di tale maggiorazione, anche in favore dei dipendenti che in concreto non abbiano lavorato in quei giorni, va risolto alla stregua della interpretazione di quei patti contrattuali, secondo gli ordinari criteri di ermeneutica negoziale, al fine di stabilire se le parti non abbiano, ovvero abbiano inteso ricollegare la maggiorazione medesima, a titolo d'incentivo, all'effettiva prestazione lavorativa. (nella specie, trattavasi della doppia retribuzione prevista dallo accordo interconfederale del 26 gennaio 1977 sul costo del lavoro, in relazione alle "effettive" prestazioni lavorative nel corso delle cinque festività religiose soppresse. I giudici del merito avevano riconosciuto detto beneficio anche in favore di lavoratori in permesso retribuito. La S.C., premesso il principio di cui sopra, ha cassato detta pronuncia per violazione delle regole di ermeneutica, e per vizi di motivazione, rilevando, fra l'altro, che non era stata tenuta in debito conto la lettera dell'accordo, nella parte in cui fa riferimento all'effettività della prestazione lavorativa).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 26/01/1977, Legge 05/03/1977 num. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)