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Sez. L, Sentenza n. 18425 del 28/08/2014 (Rv. 632323 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Art. 86, comma 2, c.c.n.l. per il settore turismo del 6 ottobre 1994 - Maggiorazione retributiva per lavoro prestato in giornate delle ex festività soppresse - Spettanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632323-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del c.c.n.l. del settore turismo del 6 ottobre 1994, il diritto alla maggiorazione retributiva per i lavoratori chiamati a prestare servizio in una delle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, presuppone l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, sicché non spetta alcun ulteriore emolumento ove il lavoratore fruisca di permessi sindacali nelle medesime giornate.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 06/10/1994 art. 86 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)