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Sez. L, Sentenza n. 8200 del 29/08/1997 (Rv. 507297 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Festività soppresse - Doppia retribuzione in caso di prestazione lavorativa in tali giorni (ex accordo interconfederale del 1977) - Principio della retribuzione delle giornate festive non lavorate - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze ai fini della determinazione del trattamento di cassa integrazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507297-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Le disposizioni dell'accordo interconfederale del 26 gennaio 1977 che prevedono la corresponsione di una doppia retribuzione in caso di prestazione lavorativa in una delle festività soppresse dalla legge n. 54 del 1977 non possono essere interpretate sulla base della disciplina previgente e quindi come se recepissero il principio della retribuzione del giorno festivo a prescindere dallo svolgimento della prestazione, dovendo al contrario farsi riferimento al principio generale di corrispettività delle prestazioni. Conseguentemente la situazione dei lavoratori posti in cassa integrazione salariale non può ritenersi equiparabile, ai fini della determinazione del relativo trattamento, a quella dei lavoratori che abbiano svolto attività lavorativa nelle giornate ex festive (nella specie 2 giugno e 4 novembre).

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1977 num. 54, Contr. Coll. 26/01/1977

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)