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Sez. L, Sentenza n. 8299 del 23/04/2015 (Rv. 635122 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Notificazione invalida di impugnazione - Effetti - Decorrenza del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. - Fondamento - Rinnovazione del procedimento notificatorio - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635122-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

La notificazione dell'impugnazione, ancorché invalida (in quanto, nella specie, non eseguita nel domicilio eletto dalla parte destinataria), equivale, agli effetti della conoscenza legale della sentenza impugnata, alla notificazione di quest'ultima, con la conseguenza che, essendosi consumato il potere di impugnare, decorre da essa il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., senza che neppure possa al riguardo rilevare un'eventuale rinnovazione della notifica entro un termine ragionevolmente contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)