diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18604 del 03/09/2014 (Rv. 632270 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Consumazione del diritto di impugnazione - Condizioni - Intervenuta declaratoria di inammissibilità - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Proposizione di un nuovo ricorso per cassazione in sostituzione del precedente viziato - Ammissibilità - Decorrenza dei termini per la sua proposizione - Dalla data di proposizione del primo ricorso - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632270-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tenere conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, che comunque non deve essere già spirato al momento della richiesta della notificazione della seconda impugnazione, ma del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)