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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2478 del 08/02/2016 (Rv. 638949 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Riproposizione dello stesso appello prima della dichiarazione di inammissibilità del precedente - Termine breve - Applicabilità - Decorrenza - Dalla notificazione della prima impugnazione - Cause soggette al rito del lavoro - Dal deposito del ricorso - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638949-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

Nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo, l'inammissibilità sia stata dichiarata (realizzandosi altrimenti l'effetto di consumazione dell'impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, atteso che essa al fine della conoscenza legale deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza, laddove per le cause cui si applica il rito del lavoro il termine decorre dalla data di deposito del ricorso, determinandosi, con tale atto, la pendenza del giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)