diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12327 del 24/05/2006 (Rv. 590720 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Commissioni tributarie - Poteri istruttori - Estensione - Potere estimativo anche sostitutivo - Acquisizione "aliunde" di elementi di decisione - Pretesa impositiva - Regime probatorio - Incidenza - Fattispecie - Imposta di registro - Acquisizione di c.t.u.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590720-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel processo tributario, a norma dell'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le commissioni tributarie, dotate di ampio potere estimativo anche sostitutivo, avvalendosi dei larghi poteri istruttori ad esse attribuiti possono acquisire "aliunde" gli elementi di decisione (nella specie, in materia di imposta di registro, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio sulla confrontabilità degli immobili in valutazione con quelli indicati dall'ufficio), anche prescindendo dall'accertamento dell'Ufficio e dall'eventuale difetto di prova del suo assunto, con la conseguenza che, una volta esercitato siffatto potere, il contribuente non ha più interesse a dolersi del difetto di motivazione sull'eccezione relativa alla carenza di prova della pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)