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Sez. 1, Sentenza n. 297 del 07/02/1972 (Rv. 356146 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - IN GENERE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO RELATIVA AD ANNI IN CUI IL DE CUIUS ERA ANCORA IN VITA E PER LA QUALE SIA INSORTA CONTESTAZIONE - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356146-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - IN GENERE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO RELATIVA AD ANNI IN CUI IL DE CUIUS ERA ANCORA IN VITA E PER LA QUALE SIA INSORTA CONTESTAZIONE - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI.*

Ai fini della detrazione dall'asse ereditario, a norma dell'art 45 del RD 30 dicembre 1923 n 3270, dell'importo dovuto per imposta complementare sul reddito relativa ad anni in cui il de cuius era ancora in vita, nel caso in cui sia insorta contestazione in ordine al maggior accertamento operato dall'ufficio, gli eredi debbono provare che la promossa contestazione sia circoscritta al quantum del carico impositivo, senza involgere la questione della sussistenza del debito d'imposta.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)