Sez. 1, Sentenza n. 162 del 13/01/1978 (Rv. 389458 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - CERTI E LIQUIDI (DI DATA CERTA) - DEBITI VERSO LA PA - DETRAIBILITA - CONDIZIONI - IMPOSTA COMPLEMENTARE DI COMPLEMENTARE DI SUCCESSIONE DOVUTA DAL DE CUIUS - DETRAIBILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - CERTI E LIQUIDI (DI DATA CERTA) - DEBITI VERSO LA PA - DETRAIBILITA - CONDIZIONI - IMPOSTA COMPLEMENTARE DI COMPLEMENTARE DI SUCCESSIONE DOVUTA DAL DE CUIUS - DETRAIBILITA - CONDIZIONI.*
Ai sensi e sotto il vigore dell'art 45 terzo comma del RD 30 dicembre 1923 n 3270, il quale ammette in detrazione dalla base imponibile, al fine dell'imposta di successione, i debiti verso la pubblica amministrazione solo se 'certì al momento dell'apertura della successione, tale detraibilita va esclusa con riguardo ad imposta complementare di successione dovuta dal de cuius, qualora, alla data indicata, non sia ancora avvenuto l'accertamento di maggior valore, ovvero tale accertamento, se avvenuto, sia contestato. (V 3377/76, mass n 382165; (V 429/74, mass n 368136; (V 297/72, mass n 356146).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)